STATUTO dell’associazione
Amici della Terra TOSCANA - ONLUS
(approvato dall’Assemblea Regionale del 24 settembre 2005- Revisionato e approvato dall’Assemblea Straordinaria Regionale del 19 luglio 2014).
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
- Amici della Terra della Toscana -ONLUS è un’associazione di volontariato ambientalista non lucrativa di finalità sociale costituita dai Club locali degli Amici della Terra della Regione Toscana, in base alle norme dello Statuto e del Regolamento degli Amici della Terra Italia e autorizzata dalla Direzione nazionale con delibera del 12/07/1995, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante. Essa opera nell’ambito della Regione Toscana ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 28/1993, persegue il fine esclusivo della tutela dell’ambiente e della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.
- L’associazione ha sede legale a Firenze, in Piazzale Donatello 29.
- Il logo dell’Associazione è quello degli Amici della Terra-Italia, a cui può aggiungersi quello dei Friends of the Earth international..
Art. 2 Scopi
- L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali ( Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
- L’Associazione regionale ha lo scopo di coordinare i Club locali di Amici della Terra attivi nella Regione Toscanaper operare in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di tutela dell’ambiente e di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente; garantire un rapporto equilibrato tra l’attività umana e la natura; tutelare le specie vegetali e animali; tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità locale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici; promuovere la cooperazione per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato; attivare e sviluppare nella Regione Toscana le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali di Amici della Terra – Italia e internazionali di Friends of the Earth.
Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle direttamente connesse, e tutte quelle attività che possano contrastare con le finalità, gli scopi e gli indirizzi perseguiti dalla sede nazionale di Amici della Terra – Italia.
- Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, l’Associazione Amici della Terra Toscana:
- delibera le direttive ai Club per l’attuazione dei programmi nazionali;
- predispone un piano regionale di attività e di autofinanziamento che individui: i settori prioritari di intervento, in coerenza con le indicazioni dei Club e con i programmi nazionali dell’Associazione; le possibilità e gli strumenti di autofinanziamento; i possibili partner e finanziatori, nonché le possibilità di potenziamento delle strutture dei Club,
- promuove la costituzione di nuovi Club e lo sviluppo dell’Associazione sul territorio.
- Anche ai fini del punto c) del comma procedente, l’Associazione regionale, su delega della Direzione nazionale, può raccogliere iscrizioni di soci degli Amici della Terra-Italia nelle zone della Regione in cui non operano Club regolarmente costituiti. Le iscrizioni vengono trasmesse tempestivamente alla Direzione nazionale, trattenendo metà della quota sociale per le proprie attività.
- Su delega della Direzione Nazionale e d’intesa con il Presidente nazionale, l’Associazione regionale può svolgere anche attività di carattere nazionale o internazionale.
Art. 3 Soci
Sono soci di Amici della Terra Toscana Onlus tutti i Club Amici della Terra presenti nel territorio regionale che abbiano già ottenuto l’affiliazione a Amici della Terra - Italia, che accettino le norme del presente Statuto e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
I Club, che conservano la propria autonomia amministrativa e giuridica, partecipano all'Assemblea regionale dei soci attraverso due delegati, individuati con cadenza quadriennale, con le seguenti modalità:
- uno di diritto, nella persona del Presidente pro-tempore del Club;
- uno nominato dall'Assemblea del Circolo.
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
E' prevista l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d’iscrizione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
- La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.
- Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
- La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile
- Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 4 Attività
- L’Associazione, nell’ambito della Regione Toscana, svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, a partire dalle attività di volontariato fino a azioni giudiziarie, iniziative di cooperazione allo sviluppo.
- Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione si propone di attivare e sviluppare le seguenti attività:
- Organizzare attività di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, la tutela degli animali selvatici e di affezione, il risanamento ed il ripristino di strutture ed aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- Acquisire, produrre, diffondere e vendere anche per corrispondenza, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale di Amici della Terra Italia;
- Organizzare in Toscana, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici , sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
- Gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- Promuovere e svolgere attività di studio e ricerca , di analisi e approfondimento tecnico – scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici e correlati agli scopi sociali dell’Associazione, con strumenti propri o di terzi;
- Garantire consulenza e assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
- Gestire per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali, regionali e/o statali, orti e giardini botanici, aziende agrituristiche.
- Organizzare e promuovere, in proprio o con terzi , qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi-scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale del territorio in cui opera;
- Promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici, naturali, d’escursionismo, di speleologia, d’arrampicata, di subacqueo e dello sport in genere, presso punti vendita in proprio o tramite terzi;
- Attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Attivare e gestire centri di formazione professionale, scuole di formazione per operatori ambientali, scuole di educazione e formazione ambientale.
Art. 5 Contributi
- Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali.
- Tutti i versamenti effettuati a titolo di contributo o sovvenzione sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.
- Gli Amici della Terra Toscana possono avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente, sentita la Direzione regionale. Con le medesime modalità, l’Associazione regionale può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, Enti pubblici o privati, Società, che non siano in contrasto con i suoi obiettivi e le sue finalità.
- Con apposita delibera, la Direzione regionale può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l’Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.
Art. 6 Entrate e patrimonio sociale
- I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- dalla metà delle quote di iscrizione dei soci degli Amici della Terra Italia raccolte direttamente su delega della Direzione.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
- All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione hal’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
- L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione quindici giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.Copia del bilancio approvato è inviata alla Direzione nazionale.
- Attività secondarie: L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
CAPO II - Organi Sociali
Art. 7
1) Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea Regionale; il Presidente; il Vicepresidente; la Direzione regionale; la Consulta Tecnico-Scientifica; il Collegio dei Revisori.
L’Assemblea
Art. 8
- L’Assemblea Regionale può essere ordinaria o straordinaria; è costituita dai delegati dei Club regolarmente costituiti da almeno tre mesi. I Club costituiti da meno di tre mesi possono partecipare ai lavori dell’Assemblea ma non hanno diritto di voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
- Il numero dei delegati di ogni singolo Club è stabilito in ragione di uno delegato per ogni 10 iscritti. Il diritto di delegato può essere esercitato dai soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali.
- Il Presidente deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
- La convocazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo dell’assemblea e deve essere trasmessa almeno quindici giorni prima della data fissata.
- L’Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente o dalla Direzione regionale su delibera presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o da almeno il 20% dei Club, regolarmente costituiti da almeno tre mesi. La convocazione straordinaria deve essere effettuata con le stesse modalità previste al comma 4).
- L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei delegati presenti e con la presenza di almeno la metà di essi in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei delegati presenti, qualunque sia il loro numero.
Art. 9
- L’Assemblea:
- su proposta del Presidente, elegge la Presidenza di Assemblea e adotta il proprio regolamento;
- L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
- nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile;; - elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- elegge, fissandone il numero, i membri della Direzione regionale;
- elegge il proprio rappresentante nel Consiglio nazionale degli Amici della Terra Italia;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera a maggioranza semplice le modifiche allo Statuto;
- Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 10
Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea dei soci composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.
Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea.
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea.
CAPO III
LA RESPONSABILITA’ ESECUTIVA
Art. 11
- Il Presidente rappresenta l’Associazione nell’ambito regionale ed ha il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici deliberati dall’Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega a membri della Direzione regionale o al Vicepresidente. Può delegare particolari incarichi amministrativi e organizzativi a membri di uno staff operativo.
- Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. E’ garante del rapporto con gli organi nazionali.
- Il Presidente può nominare, con ratifica della Direzione regionale, responsabili di settori di lavoro, delegando loro parte delle proprie funzioni.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente; in caso di dimissioni o d’impedimento permanente del Presidente, la Direzione regionale deve provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
- Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea o dalla Direzione regionale.
Art. 12
- La Direzione regionale è composta dai membri eletti dall’Assemblea nel numero minimo di cinque fino ad un massimo di dieci. Tra questi membri viene eletto il Direttore Generale contestualmente al Consiglio Direttivo.
Le mansioni del Direttore Generale sono quelle di sovrintendere alla realizzazione concreta degli obiettivi e delle decisioni prese dagli organi statutari. Il Direttore Generale ha diritto di voto come gli altri membri della Direzione.
- La Direzione regionale dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.
- Le riunioni della Direzione regionale sono verbalizzate.
- La Direzione, su proposta del Presidente o della maggioranza dei propri membri, delibera sulle attività e le iniziative e i relativi bilanci di spesa dell’Associazione; esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Presidente; d’intesa con il Presidente, può aggiornare gli indirizzi assembleari; a maggioranza delibera sulla nomina dei membri della Consulta tecnico-scientifica.
- I membri della Direzione regionale che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni consecutive decadono dall’incarico. In tal caso, a maggioranza qualificata, la Direzione può cooptare al suo interno nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti. I membri cooptati non possono superare il 30% dei membri eletti dall’Assemblea.
- Nel caso di messa ai voti di decisioni da parte dei membri della Direzione Regionale, in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.
Art. 13
- La Consulta tecnico-scientifica è nominata dalla Direzione regionale tra persone di riconosciute capacità scientifiche e professionali, nei settori attinenti la politica ambientale e la gestione del territorio regionale, nonché è composta dai membri appartenenti ai Comitati Tecnico-Scientifici dei singoli club locali della regione.
- Su loro richiesta, la Consulta assiste i Club e gli organi regionali con relazioni pareri e raccomandazioni.
- Il presidente della Consulta tecnico-scientifica è nominato dal Presidente Regionale, d’intesa con la Direzione regionale.
Art. 14
- L’Associazione Amici della Terra Toscana concorre all’attuazione dei programmi nazionali ed è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dagli Organi nazionali; gode di completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale e risponde delle obbligazioni assunte.
CAPO IV
NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI
Art. 15
- In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento dell’Associazione, la Direzione regionale, d’intesa con il Presidente, può deliberare modifiche dello Statuto. In tal caso, le modifiche sono immediatamente operanti, ma decadono se non sono approvate dall’Assemblea, entro un anno. In caso di mancata ratifica, l’Assemblea, con apposita delibera, regolarizza i rapporti giuridici sorti sulla base delle modifiche statutarie non approvate dall’Assemblea stessa.
Art. 16
- La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per revoca da parte della Direzione nazionale dell’uso del marchio e della denominazione sociale o per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.